Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 20/09/1995 Cc. (dep. 11/10/1995) Rv. 202511 - 01
Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione | Elementi necessari per la sua compromissione - Semplici timori o preoccupazioni per la sua sussistenza - Insufficienza - Fattispecie.
Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione
L'istituto della rimessione del processo - comportando una evidente deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - ha carattere eccezionale e, come tale, può trovare applicazione solo in presenza di gravi situazioni locali, non altrimenti eliminabili, che possano incidere in modo concreto sulla libertà di determinazione delle persone che vi partecipano ovvero sulla serenità e imparzialità dell'organo giudicante. Ne consegue che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia. (Nella fattispecie, relativa al cosiddetto "processo Enimont", pendente dinanzi al Tribunale di Milano, a sostegno dell'istanza di rimessione l'imputato aveva dedotto che nel processo in esame: a)- era stato in concreto negato il diritto di difesa, sul rilievo che erano state revocate ordinanze ammissive di prova, erano state rigettate istanze difensive volte all'acquisizione di documenti, erano stati disposti d'ufficio nuovi mezzi di prova, da cui il P.M. era decaduto per inattività, era stato negato il diritto di esaminare i coimputati rifiutatisi di rendere l'interrogatorio ed erano state ritenute manifestamente infondate alcune eccezioni di incostituzionalità, tra cui quella dell'art. 511-bis cod. proc. pen.; b)- era stata illegittimamente dichiarata la sua contumacia, ad onta della allegazione di un documentato stato di malattia, e sussisteva in concreto pericolo per la sua incolumità fisica, avuto riguardo a un pregresso episodio di aggressione del quale era stato vittima nel palazzo di giustizia milanese; c)- v'era il pericolo di condizionamento del giudice nei confronti dell'organo inquirente, avuto riguardo alla circostanza di un esposto, risalente al 1985, di uno dei pubblici ministeri del processo, nei riguardi del presidente del collegio giudicante; d)- c'era sovrapposizione tra inquirenti e inquisiti all'interno della stessa richiesta giudiziaria, essendo stati inquisiti per corruzione alcuni appartenenti al nucleo regionale della G.d.F., che avevano svolto attività di indagine; e)- il metodo di assegnazione del processo era tale da consentire la scelta del giudice; f)- il ruolo della stampa e della televisione aveva determinato una concreta turbativa, sia per l'autorizzazione a riprese televisive, sia per il contenuto di interviste rilasciate dal presidente del collegio, che lasciava intravedere una sua soggezione nei confronti dell'organo di accusa. La S.C. ha respinto tutte le deduzioni difensive, osservando: quanto a quelle esposte sub a)-, che tutte le decisioni assunte dal giudice di merito rientravano nell'ambito dei suoi poteri e che la loro non condivisibilità non può costituire causa di rimessione, essendo previsto allo scopo il diritto all'impugnazione come rimedio per rimuovere decisioni eventualmente non corrette; quanto a quelle sub b)-, che il provvedimento dichiarativo della contumacia è suscettibile di impugnazione, e che l'asserita situazione di pericolo per l'incolumità personale dell'imputato era in logica contraddizione con la tesi principale dell'assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento causato da grave stato di malattia; quanto ai rilievo sub c)-, che l'esposto citato era stato archiviato e che, pertanto, non poteva offrire motivi di sospetto, così come la disposta assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen., adottata nel rispetto del vigente codice di rito; quanto agli argomenti sub d)-, premessane l'irrilevanza nel processo "de quo", che essi si riferiscono a situazione interna al processo e, come tale, ineliminabile anche in caso di suo trasferimento ad altra sede giudiziaria; quanto al punto e)-, che quel metodo aveva carattere di generalità e, quindi, non era suscettibile di critica nel caso di specie; infine, quanto alle ragioni di cui al punto f)-, che l'operato dei media nel caso di specie non aveva turbato la serenità del processo, essendo rimasto nell'alveo dell'esercizio del diritto di cronaca, e comunque non sarebbe stato eliminabile neanche con il trasferimento ad altra sede del processo, e che il contenuto della intervista del presidente del collegio costituiva semplice manifestazione di stima verso un collega, senza alcuna incidenza sulle decisioni da adottare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)