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Sez. 2, Sentenza n. 2565 del 19/12/2014 Cc. (dep. 21/01/2015) Rv. 262278 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione del giudice - Nozione - Locali campagne di stampa - Pluralità di procedimenti a carico dell'imputato assegnati allo stesso pubblico ministero - Rilevanza a prescindere dall'incidenza sull'imparzialità del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262278-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE

L'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui Il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la pluralità di procedimenti a carico dell'imputato trattati dallo stesso pubblico ministero e le locali campagne di stampa costituissero, in assenza di prova della loro incidenza sulla libera determinazione dei giudici, una grave situazione locale di turbativa dello svolgimento del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)