Sez. 3, Sentenza n. 2568 del 18/11/1966 Ud. (dep. 31/01/1967) Rv. 103348 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - STATO DI DEFICIENZA PSICHICA DELLA VITTIMA - NOZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - STATO DI DEFICIENZA PSICHICA DELLA VITTIMA - NOZIONE.*
Agli effetti dell'art 643 cod pen il concetto di deficienza psichica, che si distingue dallo stato d'infermita, va inteso nell'accezione piu ampia della parola, ossia nel senso di una minorazione della sfera dell'intelligenza e della volonta che, senza dipendere da una vera e propria malattia mentale, renda tuttavia possibile l'altrui opera subdola. Non occorre, pertanto, che tale deficienza abbia uno specifico carattere morboso, che sia, cioe, determinabile clinicamentè basta che nel soggetto passivo vi sia una menomazione del potere di critica o d'indebolimento della funzione volitiva o affettiva che rendono facile la suggestionabilita e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)