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Sez. 3, Sentenza n. 214 del 03/02/1967 Ud. (dep. 14/03/1967) Rv. 103717 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTI DEL REATO - CONDIZIONI PSICHICHE DEL SOGGETTO PASSIVO - DEFICIENZA PSICHICA - NOZIONE - INFERMITA DI MENTE - NON E NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103717-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTI DEL REATO - CONDIZIONI PSICHICHE DEL SOGGETTO PASSIVO - DEFICIENZA PSICHICA - NOZIONE - INFERMITA DI MENTE - NON E NECESSARIA.*

Per la sussistenza del reato di cui all'art 643 cod pen, se non si richiede una speciale attivita, piu o meno intensa e duratura del soggetto attivo, e tanto meno l'uso di mezzi coattivi o di artifizi o raggiri, e pur necessario che l'agente approfitti delle particolari condizioni psichiche del soggetto passivo per ottenere da quest'ultimo un consenso, che non sarebbe stato prestato se quelle condizioni di menomazione psichica non fossero esistite, e cio al fine di procurarsi un vantaggio con danno dell'altro. Ai fini dell'art 643 cod pen il concetto di deficienza psichica va inteso nell'accezione piu ampia della parola, ossia nel senso di una minorazione della sfera dell'intelligenza e della volonta che, senza dipendere da una vera e propria infermita di mente, produca sul soggetto una debilitazione dei centri di controllo e di resistenza, con conseguente insufficienza del potere critico e volitivo, che lo porti a compiere Atti di per se dannosi dei quali approfitti chi sia a conoscenza delle condizioni di cui sopra. (prima parte, Conf 103349, anno 1967. Seconda parte, Conf 103348, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)