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Sez. 3, Sentenza n. 32521 del 13/12/2025 (Rv. 677100-01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE | Associazione con personalità giuridica - Liquidazione ex artt. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c. - Art. 41 T.U.B. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677100-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.

Cod. Civ. art. 30, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Legge 19/10/2017 num. 155, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 16, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)