Sez. 1, Sentenza n. 22914 del 19/08/2024 (Rv. 672278-01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Azione esecutiva del creditore fondiario - Privilegio processuale ex art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Riforma della crisi di impresa - Sopravvivenza - Prosecuzione dell'azione esecutiva in costanza di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata - Ammissibilità per entrambe le procedure concorsuali - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari.
Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 110, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 121, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)