Sez. 3, Sentenza n. 164 del 22/01/1969 (Rv. 338085 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - MODALITA - PRECISAZIONE DEL TEMPO E DEL LUOGO IN CUI E AVVENUTO IL FATTO DA PROVARE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - MODALITA - PRECISAZIONE DEL TEMPO E DEL LUOGO IN CUI E AVVENUTO IL FATTO DA PROVARE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Anche se il requisito della indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non puo essere inteso come menzione di tutti i dettagli possibili, e pur sempre necessario che essi siano indicati in modo da mettere l'altra parte in condizione di poter predisporre tempestivamente l'eventuale dimostrazione contraria. A tale scopo occorre almeno che la parte che deduce la prova precisi anche il tempo e il luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto (nella specie e stata ritenuta generica la richiesta di prova per testi 'sulla circostanza dell'obbligazione assunta in proprio 'dalla controparte). (V 1615-68, massima n 333387 2887-67, massima n 330510 2646-67, massima n 330044).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)