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Sez. 3, Sentenza n. 164 del 22/01/1969 (Rv. 338085 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - MODALITA - PRECISAZIONE DEL TEMPO E DEL LUOGO IN CUI E AVVENUTO IL FATTO DA PROVARE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338085-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - MODALITA - PRECISAZIONE DEL TEMPO E DEL LUOGO IN CUI E AVVENUTO IL FATTO DA PROVARE - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Anche se il requisito della indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non puo essere inteso come menzione di tutti i dettagli possibili, e pur sempre necessario che essi siano indicati in modo da mettere l'altra parte in condizione di poter predisporre tempestivamente l'eventuale dimostrazione contraria. A tale scopo occorre almeno che la parte che deduce la prova precisi anche il tempo e il luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto (nella specie e stata ritenuta generica la richiesta di prova per testi 'sulla circostanza dell'obbligazione assunta in proprio 'dalla controparte). (V 1615-68, massima n 333387 2887-67, massima n 330510 2646-67, massima n 330044).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)