Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 26/10/1967 (Rv. 330044 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - SPECIFICAZIONE DEI CAPITOLI - NECESSITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - SPECIFICAZIONE DEI CAPITOLI - NECESSITA - LIMITI.*
In tema, di prova testimoniale, non puo essere consentita una enunciazione dei fatti da provare priva della concretezza necessaria perche la controparte possa identificarli storicamente al fine di controdedurre e di proporre prova contraria e perche la stessa controparte ed il giudice possano stabilire se i fatti articolati sono o meno rilevanti per la decisione della controversia. Pertanto, se e ammissibile che l'enunciazione dei fatti da provare non contenga la precisazione di tutti i relativi dettagli, la cui specificazione puo essere rimessa all'iniziativa del giudice o della parte all'atto dell'assunzione, tuttavia non puo essere consentita l'omissione dei fatti necessari a sorreggere la tesi alla cui dimostrazione la prova e predisposta. (sulla prima parte Cfr. 325025 sulla seconda parte, Conf. N.323141).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)