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Sez. 6, Sentenza n. 1695 del 08/05/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211782 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE | Persona offesa - È la collettività - Ricorrenza di tale qualifica con riguardo al soggetto danneggiato - Esclusione - Conseguenze in tema di dichiarazione di archiviazione.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211782-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE

Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria con la conseguenza che soggetto passivo del reato è la collettività e non già la persona che, per effetto della violazione della norma, subisce danni risarcibili sul piano civile. Ne consegue ulteriormente che quest'ultimo soggetto non ha diritto di essere informato della richiesta di archiviazione e che correttamente il Gip dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione senza fissare l'udienza camerale, a norma degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)