Sez. 6, Sentenza n. 690 del 18/02/1997 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 207359 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE | Persona offesa - È la collettività - Ricorrenza di tale qualifica con riguardo al soggetto danneggiato - Esclusione - Conseguenze in tema di richiesta di archiviazione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE
Nel reato di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria; soggetto passivo del medesimo è dunque la collettività e non già la persona che per la violazione della norma subisca danni rilevanti e risarcibili sul piano civile: quest'ultima conseguentemente non ha diritto ad essere informata della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero con riguardo a procedimento relativo a denuncia per il suddetto delitto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)