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Sez. 3, Sentenza n. 1005 del 28/03/1972 (Rv. 357324 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - APERTURA IMPROVVISA DI UNO SPORTELLO DI UN TRENO IN MOVIMENTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE DI COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357324-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - APERTURA IMPROVVISA DI UNO SPORTELLO DI UN TRENO IN MOVIMENTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE DI COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

L'improvvisa apertura dello sportello di una vettura del convoglio ferroviario costituisce di per se stesso anormalita del servizio riconducibile al comportamento antigiuridico della amministrazione ferroviaria, tenuta ad esigere dal proprio personale viaggiante, in ottemperanza alle istruzioni di servizio allo stesso impartite, che alla partenza dei treni sia verificata la chiusura degli sportelli delle vetture. Una volta accertato l'evento anzidetto nella sua concreta obiettivita, il viaggiatore danneggiato non e tenuto a fornire anche la prova della causa specifica che ha determinato l'anormalita del servizio, attesa la presunzione di colpa posta a carico dell'azienda vettrice del paragrafo quarto, art 11 delle condizioni e tariffe delle ferrovie dello stato approvate col RDL n 1948 del 1934. Spetta invece all' amministrazione ferroviaria l'Onere di provare che l'anormalita in questione sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. (Conf 1988'67, mass n 329004).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1935 num. 911 art. 11, Cod. Civ. art. 1681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)