Sez. 3, Sentenza n. 1988 del 26/07/1967 (Rv. 329004 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - CONTRATTO DI TRASPORTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - APERTURA IMPROVVISA DI UNO SPORTELLO DI UN TRENO IN MOVIMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
TRASPORTI PUBBLICI - CONTRATTO DI TRASPORTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - APERTURA IMPROVVISA DI UNO SPORTELLO DI UN TRENO IN MOVIMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'improvvisa apertura dello sportello di un treno in movimento costituisce di per se anormalita del servizio, riconducibile al comportamento antigiuridico dell' amministrazione ferroviaria, rientrando nella norma che le vetture ferroviarie destinate al trasporto di personale durante il viaggio abbiano gli sportelli chiusi. Pertanto, accertato l'evento anzidetto, nella sua concreta obiettivita il viaggiatore ha diritto di essere risarcito del danno subito, senza necessita di individuare e provare la causa specifica che ha dato luogo all'anormalita del servizio, sussistendo in suo favore la presunzione di colpa stabilita a carico dell' amministrazione. Cfr. 1148-64 300-63 1945-59).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1935 num. 911 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)