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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4323 del 18/02/2021 (Rv. 660658 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Mancata tempestiva impugnazione - Conseguenze - Incontestabilità della pretesa tributaria - Diritto al rimborso ex art. 79, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Contrasto tra norma interna e norma comunitaria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660658-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione non ha diritto al rimborso ex art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se la normativa interna applicata sia in contrasto con quella comunitaria atteso che la disapplicazione per contrasto con una disposizione comunitaria non si traduce in una situazione di carenza in astratto del potere impositivo e, comunque, non incide sulle modalità procedimentali e sui termini del contenzioso tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1985 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)