Sez. U, Sentenza n. 5731 del 21/06/1996 (Rv. 498233 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA | Per la registrazione della delibera di una società concernente l'emissione di un prestito obbligazionario - Avviso di liquidazione - Mancanza di tempestiva impugnazione - Diritto al rimborso dell'imposta pagata - Insussistenza - Contrasto tra norma interna applicata e norma comunitaria - Influenza - Esclusione - Prevalenza di quest'ultima norma - Effetti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA
Il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione di imposta suppletiva per la registrazione della delibera di una società concernente l'emissione di un prestito obbligazionario, non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata, pur essendo la normativa interna applicata (art. 4, lett. "e", della tariffa, parte I, allegato A, al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) in contrasto con l'art. 11 della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, che vieta di sottoporre ad imposizione prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili. Infatti, detta situazione di contrasto fra norma interna e norma comunitaria ed il prevalere di questa rispetto a quella non comportano il venir meno del sistema del contenzioso tributario e dei suoi termini e la sostituzione, quindi, della disciplina generale della ripetizione dell'indebito e della relativa prescrizione decennale alle specifiche decadenze che caratterizzano sia la domanda di restituzione dell'imposta indebitamente pagata, sia l'impugnativa del provvedimento di imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 4 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/07/1969 num. 335 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)