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Sez. U, Sentenza n. 10362 del 06/05/2009 (Rv. 607607 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Occupazione temporanea ex art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Finalità correlata alla restituzione dell'immobile al privato - Esclusione - Collegamento funzionale con l'espropriazione - Sussistenza - Fondamento - Tutela del privato.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607607-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, prevista dall'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302), è finalizzata a consentire all'Amministrazione di conseguire l'anticipata immissione in possesso dell'area sulla quale dev'essere realizzata l'opera pubblica dichiarata urgente ed indifferibile, per dare inizio ai lavori ed evitare di dover attendere che il procedimento espropriativo giunga alla sua naturale conclusione con la pronuncia del provvedimento ablativo; tale funzione, analogamente a quella già propria dell'art. 71, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, fa sì che l'occupazione temporanea non sia più correlata alla restituzione (non prevista né prevedibile) dell'immobile al proprietario e che, quindi, sussista un collegamento funzionale tra le figure ablatorie dell'occupazione preliminare e della espropriazione, nonché tra di esse e la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto legittimante, ferma la possibilità di sindacare unicamente per la mancanza del presupposto dell'urgenza la scelta dell'Amministrazione di ricorrere a tale istituto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/12/2002 num. 302 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)