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Sez. 1, Sentenza n. 4202 del 20/02/2009 (Rv. 606909 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 per il compimento dei lavori e delle espropriazioni - Funzioni - Ai fini dell'anticipata presa di possesso dell'immobile - Esclusione - Decreto di occupazione temporanea e d'urgenza - Necessità - Termini - Scadenza - Effetti.
Stato
decisa il 2009-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606909-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di espropriazione di terreni inclusi in un p.e.e.p., i termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 per il compimento dei lavori e delle espropriazioni condizionano la giuridica esistenza e la validità stessa della dichiarazione di p.u., assolvendo all'esigenza di consentire che la potestà espropriativa possa esplicare la finalità di rendere possibile la realizzazione di un'opera di riconosciuto interesse pubblico e, quindi, di porre il proprietario dell'immobile in condizione di subire un procedimento ablativo legittimo, ma non anche di costituire un titolo per l'apprensione o il godimento del bene altrui; quest'ultima funzione è assegnata dalla legge ad altri istituti, fra i quali l'occupazione temporanea d'urgenza, con cui l'Amministrazione può, con l'emissione del relativo decreto, ottenere l'anticipata presa di possesso dell'immobile, onde iniziare i lavori necessari, in vista della futura espropriazione. Scaduto, tuttavia, il termine dell'occupazione l'immobile dev'essere restituito al privato, determinandosi, in mancanza, un fatto illecito di natura permanente

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)