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Sez. 1, Sentenza n. 1126 del 18/04/1970 (Rv. 346693 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - PRESCRIZIONE - DIRITTI DEL VENDITORE AL SUPPLEMENTO DEL PREZZO E DEL COMPRATORE ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO O AL RECESSO DAL CONTRATTO - TERMINE - DECORRENZA - CONSEGNA DELL'IMMOBILE CONTEMPORANEA O SUCCESSIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO.*
Stato
decisa il 1970-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346693-01

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - PRESCRIZIONE - DIRITTI DEL VENDITORE AL SUPPLEMENTO DEL PREZZO E DEL COMPRATORE ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO O AL RECESSO DAL CONTRATTO - TERMINE - DECORRENZA - CONSEGNA DELL'IMMOBILE CONTEMPORANEA O SUCCESSIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO.*

Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo od al recesso del contratto si prescrivono, ai sensi dell'art 1541 codice civile, in un anno dalla consegna dell'immobile avvenuta in esecuzione del contratto definitivo. Ove la consegna dell'immobile sia avvenuta in coincidenza o posteriormente alla conclusione del contratto preliminare, il termine di prescrizione decorre dalla data di conclusione del contratto definitivo, e cio sia in considerazione del significato letterale dei termini (venditore, compratore) adoperati dagli artt 1541 cod civ e 178 disp att cod civ, diversi da quelli impiegati per il contratto preliminare (art 2932, comma secondo, cod civ), sia dal fatto che soltanto con il contratto definitivo puo verificarsi quella lesione patrimoniale che giustifica le azioni di cui agli artt 1537 e segg cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)