Sez. 2, Sentenza n. 2042 del 31/07/1967 (Rv. 329119 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - NEGATORIA SERVITUTIS - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE CONDOMINO DEL FONDO - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE - NEGATORIA SERVITUTIS.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - NEGATORIA SERVITUTIS - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI ESSERE CONDOMINO DEL FONDO - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE - NEGATORIA SERVITUTIS.*
La proprieta della res dedotta in giudizio costituisce il presupposto comune sia alla rivendicazione sia all'Azione negatoria servitutis. Le due azioni, peraltro, differiscono tra loro, in quanto la prima ha carattere essenzialmente recuperatorio, siccome proposta nei confronti del possessore del bene, mentre la seconda e di mero accertamento negativo contro qualsiasi pretesa di diritti reali da parte del terzo, lesiva del libero ed esclusivo diritto di godimento del proprietario. Ove l'attore contesti che l'immobile di sua proprieta sia gravato di servitu e il convenuto, pur riconoscendo il diritto della controparte, opponga a sua volta di essere condomino del bene medesimo, l'Azione deve pur sempre qualificarsi come negatoria servitutis, giacche l'appartenenza della cosa all'attore non costituisce oggetto della controversia, la quale resta invece circoscritta all'accertamento dei soli diritti vantati ex adverso. (Conf. 2129-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)