Sez. 3, Sentenza n. 1697 del 19/11/1985 Ud. (dep. 26/02/1986) Rv. 171981 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI VEICOLI IN FRANCHIGIA TEMPORANEA - TERZI AI QUALI È CONSENTITO L'USO IN ITALIA - FATTISPECIE: INDEBITO USO DA PARTE DI IMPUTATO RESIDENTE IN ITALIA.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI VEICOLI IN FRANCHIGIA TEMPORANEA - TERZI AI QUALI È CONSENTITO L'USO IN ITALIA - FATTISPECIE: INDEBITO USO DA PARTE DI IMPUTATO RESIDENTE IN ITALIA.*
In tema di importazione ed esportazione temporanea di veicoli per uso privato, ai sensi dell'art. 11 della convenzione di new York del 4 giugno 1954 - resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957, n. 1163 - soltanto i terzi, i quali abbiano la loro normale residenza all'estero, possono usare in Italia le autovetture straniere, dietro autorizzazione da parte dei titolari dei documenti di temporanea importazione. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso di imputato, residente in Italia, per indebito uso di autovettura straniera temporaneamente importata). (V mass n 163831).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 04/06/1954, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., DPR 23/06/1973 num. 43 art. 287, DPR 23/06/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)