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Sez. 3, Sentenza n. 3697 del 06/03/1984 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163831 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA - VEICOLI - INTRODUZIONE IN FRANCHIGIA TEMPORANEA - PRESUPPOSTI E LIMITI - FATTISPECIE: AUTOVETTURA STRANIERA ACQUISTATA ALL'ESTERO DA RESIDENTE IN ITALIA.*
Stato
decisa il 1984-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163831-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA - VEICOLI - INTRODUZIONE IN FRANCHIGIA TEMPORANEA - PRESUPPOSTI E LIMITI - FATTISPECIE: AUTOVETTURA STRANIERA ACQUISTATA ALL'ESTERO DA RESIDENTE IN ITALIA.*

In tema di importazione ed esportazione temporanea di veicoli per uso privato, se è vero che la convenzione di new York del 4 giugno 1954 - resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957, n. 1163 - stabilisce, all'art. 2, che ciascuno stato contraente ammette l'introduzione in franchigia temporanea dai diritti e tasse d'entrata, senza divieti e restrizioni di importazione e sotto le altre condizioni in essa previsti, i veicoli ecc...., è altresì vero, però, che la medesima convenzione, da un lato, tassativamente limita la franchigia ai soli veicoli appartenenti a persone che hanno "leur residence normal" al di fuori del territorio nel quale avviene l'importazione e, dall'altro, la subordina all'ulteriore condizione che i veicoli medesimi siano importati ed utilizzati unicamente per uso privato ed in occasione di una visita temporanea. (nella specie il ricorrente, residente in Italia, contestava la configurabilità del reato di contrabbando, sostenendo la tesi, disattesa dalla suprema Corte, che l'autovettura straniera da lui regolarmente acquistata all'estero era munita di "International car registration" e, quindi, poteva circolare liberamente in Italia per un anno, essendo facultizzata alla temporanea importazione in franchigia). (V mass n 159548).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 04/06/1954, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)