Sez. 3, Sentenza n. 724 del 18/01/2001 (Rv. 543284 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Obiettiva inesistenza delle esigenze abitative temporanee menzionate in contratto - Azione di restituzione dei canoni pagati in eccedenza rispetto alla misura legale - Onere del conduttore di provare la conoscenza da parte del locatore delle reali esigenze abitative.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
Il conduttore il quale deduca l'obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto per effetto della inesistenza dichiarata un canone di locazione superiore a quello legale e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo canone. (Nella specie in punto di fatto era stato accertato che il conduttore aveva la disponibilità di altra abitazione nello stesso comune di residenza destinata tale abitazione alle sue esigenze primarie).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)