Sez. 3, Sentenza n. 4230 del 28/04/1999 (Rv. 525834 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Obiettiva inesistenza delle esigenze abitative temporanee menzionate in contratto - Azione di restituzione dei canoni pagati in eccedenza rispetto alla misura legale - Onere del conduttore di provare la conoscenza da parte del locatore delle reali esigenze abitative.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
Il conduttore il quale deduca la obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto, per effetto dell'esistenza dichiarata un canone locativo superiore a quello legale, e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore, in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo - canone.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)