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Sez. 3, Sentenza n. 8951 del 18/04/2006 (Rv. 588865 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prove assunte ad iniziativa della controparte - Utilizzabilità anche in favore dell'altra parte onerata - Sussistenza - Fondamento - Principio di acquisizione - Operatività.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588865-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nel vigente ordinamento processuale, per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice. Invero, il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)