Sez. 1, Sentenza n. 2196 del 01/12/1995 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 203829 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento | Occasionalità o univocità della condotta commissiva - Applicabilità della norma incriminatrice - Sussistenza.
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento
Il precetto di cui all'art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a "chiunque" apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 681, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)