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Sez. 1, Sentenza n. 4835 del 31/03/1999 Ud. (dep. 16/04/1999) Rv. 213396 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO | Obblighi del titolare della licenza - Affidamento temporaneo della gestione del locale - Esonero da responsabilità per il titolare della licenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213396-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

L'affidamento temporaneo della gestione dei locali adibiti a discoteca dal titolare della licenza ad altro soggetto da lui incaricato non esonera il primo dall'assicurare comunque la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della pubblica incolumità per l'apertura e l'esercizio di luoghi di pubblico spettacolo.Pertanto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla autorità, è chiamato a rispondere penalmente il titolare della licenza per il colpevole affidamento della gestione dei locali a persona inesperta, negligente, imprudente ovvero non resa edotta degli specifici obblighi incombenti in riferimento alle medesime prescrizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)