Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 22/02/2017 Cc. (dep. 13/02/2018) Rv. 272402 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME | Certificato penale - Domanda di cancellazione di un titolo di condanna per estraneità del richiedente allo stesso - Competenza del giudice di cui all'art. 40, comma, 1 d.P.R. n. 313 del 2002 - Esclusione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME
In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 668, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)