Sez. 1, Sentenza n. 2547 del 13/11/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289244-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME | Certificato penale - Domanda di cancellazione di un titolo di condanna per estraneità del richiedente allo stesso - Competenza del giudice di cui all'art. 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002 - Esclusione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME
Nel conflitto tra il giudice dell'esecuzione ed il giudice in composizione monocratica di cui all'art. 40, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, va dichiarata la competenza del primo a decidere sulla domanda di cancellazione di una condanna dal certificato penale basata sull'asserzione del richiedente di non essere il soggetto indicato nella sentenza.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 668 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)