Sez. 2, Sentenza n. 2663 del 22/03/1999 (Rv. 524414 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Volontà di accettare - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE
La ricerca della volontà di accettare l'eredità attraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte di merito che aveva escluso che gli atti - riscossione di canoni, diffide ed atti stragiudiziali - compiuti dal chiamato, che successivamente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, denotassero in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, configurandosi, da un lato, come atti di conservazione, in quanto diretti all'affermazione delle ragioni ereditarie di fronte ai terzi, e, dall'altro, come atti di amministrazione sicuramente temporanei, poiché dall'apertura della successione alla dichiarazione di accettazione beneficiata da parte del chiamato erano trascorsi solo sette mesi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)