Sez. L, Sentenza n. 10959 del 21/10/1995 (Rv. 494318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Notificazione nei confronti della P.A. eseguita presso l' Avvocatura distrettuale anziché presso l' Avvocatura generale - Nullità - Sanatoria ex art. 156 cod. prov. civ. - Ammissibilità - Costituzione della P.A. mediante la notifica e il deposito del controricorso - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il principio generale sancito dall'art. 156 cod. proc. civ., per cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, è applicabile anche alle notificazioni concernenti le amministrazioni dello Stato e soggetti equiparati ai fini della rappresentanza in giudizio; ne consegue che la nullità della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di una amministrazione dello Stato eseguita presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha emesso la sentenza impugnata - anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, a norma dell'art. 11 del R.D. 30 Ottobre 1933 n. 1611 - è sanata dalla costituzione dell'amministrazione medesima mediante la notifica ed il deposito del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)