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Sez. 3, Sentenza n. 15747 del 13/12/2000 (Rv. 542622 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Giudizio di primo grado - Costituzione della PA a mezzo di funzionario - Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Nullità sanabile - Conseguenze - Rinnovazione della notifica - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542622-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In materia di notificazioni, la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell'atto da parte del destinatario; pertanto, poiché la funzione istituzionale di difensore dell'amministrazione dell'Avvocatura dello Stato fa ritenere normale, anche se non certo, che la medesima informi l'amministrazione degli atti a questa indirizzati ma da essa ricevuti, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la notificazione del medesimo presso l'Avvocatura dello Stato anziché nella sede dell'amministrazione, costituita nel giudizio di merito per mezzo di un suo funzionario, dà luogo a nullità sanabile e alla dichiarazione di nullità deve seguire l'ordine di rinnovazione della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)