Sez. L, Sentenza n. 11044 del 10/10/1992 (Rv. 478835 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Lavoratrici agricole - Indennità giornaliera ex art. 15 legge n. 1204 del 1971 - Spettanza - Condizioni - Anno di riferimento in rapporto alle registrazioni negli elenchi nominativi - Individuazione - Criterio.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità
Ai fini dell'attribuzione alle lavoratrici agricole delle indennità giornaliere previste dall'art. 15 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), la copertura assicurativa opera nel periodo di validità ("rectius", efficacia) degli elenchi nominativi di cui al D. Lgs. 9 aprile 1946 n. 212, corrispondente all'anno successivo a quello in cui risultano registrate le giornate lavorative prestate.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)