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Sez. L, Sentenza n. 1906 del 25/02/1994 (Rv. 485451 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura) - Servizio per i contributi - Elenchi | Assicurazione contro le malattie - Diritto alle prestazioni - Presupposto - Iscrizione negli elenchi nominativi ovvero rilascio del certificato sulla qualifica abilitante alla iscrizione - Decorrenza rispettiva dell'ammissione alle prestazioni.
Stato
decisa il 1994-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485451-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura) - Servizio per i contributi - Elenchi

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli sorge con l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, ovvero per effetto del rilascio del certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura, che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. In questa seconda ipotesi l'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del suddetto certificato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)