Sez. L, Sentenza n. 11524 del 19/11/1997 (Rv. 510149 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Del controricorso con ricorso incidentale - Nullità della notifica a mezzo posta da parte di ufficiale giudiziario incompetente - Difesa nel merito della controparte - Sanatoria della nullità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
Nel giudizio di cassazione, se, nonostante la nullità della notificazione del controricorso contenente il ricorso incidentale, avvenuta a mezzo del servizio postale da parte di ufficiale giudiziario competente per circoscrizione diversa da quella di Roma, l'atto abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente le deduzioni dell'avversario a conoscenza del ricorrente, che abbia accettato il contraddittorio difendendosi nel merito, si verifica la sanatoria della nullità (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)