Sez. 2, Sentenza n. 8641 del 23/11/1987 (Rv. 456108 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO DI CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE NELLA MEMORIA O NELLE NOTE DI UDIENZA - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO DI CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE NELLA MEMORIA O NELLE NOTE DI UDIENZA - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
La nullità conseguente alla notifica dell'atto contenente controricorso e ricorso incidentale eseguita da un ufficiale giudiziario di una circoscrizione diversa da quella di Roma è in via generale suscettibile di sanatoria, sempre che la notifica avvenga nei termini di cui all'art. 371 cod. proc. civ.. in particolare tale nullità deve ritenersi sanata quando il ricorrente principale la eccepisca nella memoria (o nelle note depositate dal difensore del detto ricorrente dopo averle lette in udienza), con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.), che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l'atto notificato. (V 1874/84, mass n 433947; (V 235/82, mass n 417926; (V 4544/82, mass n 422521; (V 4130/81, mass n 414797).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)