Sez. 2, Sentenza n. 2752 del 30/05/1978 (Rv. 392155 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non e obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione gia acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticita della sottoscrizione e tali da consentire di ritenere non provata la domanda di verificazione, in relazione all'evidente e manifesta difformita dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare rispetto a quelli delle scritture di comparazione, risultanti dagli Atti del processo. (V 1478/73, mass n 364226).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)