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Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 22/05/1973 (Rv. 364226 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - GRADUATORIA DELLE PROVE - ESCLUSIONE - ESPLETAMENTO DI CONSULENZA TECNICA - PROVA TESTIMONIALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364226-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - GRADUATORIA DELLE PROVE - ESCLUSIONE - ESPLETAMENTO DI CONSULENZA TECNICA - PROVA TESTIMONIALE - RILEVANZA.*

Nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice puo e deve utilizzare tutti gli elementi di prova obiettivamente conferenti e rilevanti, comunque acquisiti, senza essere vincolato da alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verita. L'essere stata eseguita una consulenza tecnica sull'autografia, pertanto, non rende superfluo l'esame di altri mezzi di prova e tanto meno inibisce che si tenga conto anche delle risultanze di una prova testimoniale. (nella specie, la SC ha ritenuto peraltro immune da censura l'apprezzamento di merito con cui, nella sentenza denunziata, di fronte al contrasto fra le risultanze dei mezzi di prova assunti nel giudizio di verificazione, era stato dato valore preponderante al parere del consulente tecnico d'ufficio). (V 3247/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)