Sez. 1, Sentenza n. 2624 del 20/09/1971 (Rv. 353763 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - PRIMARIO OSTETRICO DELL'OSPEDALE DI MILAZZO - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MILAZZO.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - PRIMARIO OSTETRICO DELL'OSPEDALE DI MILAZZO - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MILAZZO.*
Il primario ostetrico presso l'ospedale di milazzo e ineleggibile alla carica di consigliere comunale del medesimo comune, ai sensi del n 3 dell'art 5 dp regione siciliana 20 agosto 1960, n 3, per l'esistenza di un'innegabile ingerenza da parte del comune nel servizio di assistenza e di ricovero dei cittadini poveri ed inabili, istituzionalmente affidato all' ospedale, con potesta da parte dell' amministrazione comunale di determinare la misura del proprio intervento finanziario e di riscontrarne l'effettivo impiego, il che implica un'ingerenza dell'ente controllante su quello controllato che rientra nel concetto di 'vigilanzà richiesto dalla legge ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilita. Ed inoltre egli e ineleggibile anche ai sensi del n 4 del citato articolo, essendo dipendente dell' ospedale, istituzione di assistenza e beneficenza soggetta al controllo del comune.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)