Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 18/06/1973 (Rv. 364738 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CONSIGLIERE COMUNALE - NOMINA A MEMBRO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI OSPEDALE - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CONSIGLIERE COMUNALE - NOMINA A MEMBRO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI OSPEDALE - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE.*
La legge 12 febbraio 1968, n 132, ha mutato la struttura degli enti ospedalieri, considerandoli strumenti di attuazione di un fine che la Costituzione assegna allo stato, e sottraendoli al controllo ed alla vigilanza dei comuni. Pertanto la nomina di un consigliere comunale a membro dell'organo amministrativo di un ente ospedaliero non determina l'incompatibilita prevista dall'art 15 n 3 del dp 16 maggio 1960 n 570 sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali. (Conf 1440/72, mass n 358072; V 3550/71, mass n 355223) (contra 2624/71, mass n 353763, 353764; 497/70, mass n 345514).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 55 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 56 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)