Sez. U, Sentenza n. 894 del 03/04/1973 (Rv. 363233 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - INSUFFICIENZA - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - TERMINE PER LA PRODUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - INSUFFICIENZA - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - TERMINE PER LA PRODUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Per proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il patrono del ricorrente deve essere munito di procura speciale. A tal fine non puo ritenersi sufficiente la procura, non contenente distinzioni, in forza della quale il difensore si sia costituito nel giudizio di merito sollevando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto il carattere di specialita della procura prescritta per la sottoscrizione del ricorso per Cassazione implica proprio e principalmente che essa sia conferita per agire davanti ad un determinato organo giurisdizionale. Ne puo assegnarsi al ricorrente un termine per la produzione della procura speciale, non essendo applicabile nel procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione la norma di cui all'art 182 cod proc civ. (V 288/68, mass n 331204).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)