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Sez. U, Sentenza n. 1657 del 12/05/1976 (Rv. 380433 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE PER IL REGOLAMENTO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - RIPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - LIMITI - REGOLAMENTO CON RICORSO INCIDENTALE.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380433-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE PER IL REGOLAMENTO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO - RIPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - LIMITI - REGOLAMENTO CON RICORSO INCIDENTALE.*

L'istanza di regolamento di giurisdizione si propone, ai sensi dell'art 41 primo comma cod proc civ, con ricorso a norma degli artt 364 e seguenti cod proc civ e, pertanto, e inammissibile (art 365 cod proc civ) ove l'atto sia sottoscritto da avvocato munito del solo mandato per il giudizio di merito, ancorche con riferimento ad ogni fase e grado del medesimo, ma non di procura speciale, conferita cioe con particolare e preciso riguardo alla fase processuale da instaurarsi davanti alla Corte di Cassazione. Tale sanzione trova fondamento nel principio che nel giudizio di Cassazione il difetto di procura rilasciata ad hoc e assimilabile all'inesistenza della procura stessa, rimanendo cosi preclusa ogni possibilita di successiva sanatoria o regolarizzazione. Cio non toglie, peraltro, che la parte possa poi proporre una nuova istanza, stante l'inapplicabilita al regolamento di giurisdizione, che non e mezzo di impugnazione, della cosiddetta consumazione dell'impugnazione prevista dall'art 387 cod proc civ, sempre che la controparte, al fine di ottenere una sollecita definizione del processo, con una incontestabile designazione del giudice provvisto di potestas iudicandi, non preferisca chiedere a sua volta il regolamento di giurisdizione, anche con lo strumento del ricorso incidentale. (V 1811/75, mass n 375470; (V 2501/74, mass n 370942; (V 894/73, mass n 363233).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)