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Sez. L, Sentenza n. 1159 del 04/02/1992 (Rv. 475553 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Matrimonio | Lavoratrice - Periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e l'anno della sua celebrazione - Dimissioni - Nullità ex art. 1 della legge n. 7 del 1963 - Sussistenza - Recesso tacito - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475553-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Matrimonio

Nella ipotesi di dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dalla celebrazione di questo, nulle ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 in quanto non confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro, la interruzione delle prestazioni - che non determina durante il periodo di interdizione l'estinzione del rapporto - può configurare un valido recesso tacito della stessa lavoratrice se protratta oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni. (La sentenza impugnata aveva ritenuto estinto il rapporto di lavoro in una fattispecie in cui la dipendente aveva chiesto la riammissione in servizio oltre tre anni dopo la celebrazione del matrimonio; la S.C. ha confermato tale decisione in relazione alla valutazione, spettante al giudice del merito, del comportamento delle parti nel periodo successivo all'intervallo tutelato).

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)