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Sez. L, Sentenza n. 10817 del 17/05/2011 (Rv. 617405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Lavoratrice - Periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e l'anno della sua celebrazione - Dimissioni - Nullità - Sussistenza - Recesso tacito - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO

In caso di dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio sino ad un anno dalla celebrazione di questo, nulle ai sensi dell'art. 1 della legge n. 7 del 1963 in quanto non confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro, l'interruzione delle prestazioni - che non determina l'estinzione del rapporto durante il periodo di interdizione - può configurare un valido recesso tacito della stessa lavoratrice se si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto immune da censura la valutazione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità di un recesso tacito in quanto la lavoratrice aveva manifestato la volontà di far valere i vizi relativi alla cessazione del rapporto, presentando richiesta di esperire un tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione a soli due mesi dalle asserite dimissioni).

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)