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Sez. 3, Sentenza n. 2634 del 27/04/1982 (Rv. 420492 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI ESPRESSA RISERVA PER I DIRITTI NON ATTINENTI ALLE PARTITE CONTABILI ENUCLEATE NEL CONTO - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI ADEMPIMENTO DA PARTE DEL MANDATARIO DEL CREDITO RISULTANTE DAL RENDICONTO - POTERI DEL MANDANTE.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420492-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI ESPRESSA RISERVA PER I DIRITTI NON ATTINENTI ALLE PARTITE CONTABILI ENUCLEATE NEL CONTO - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI ADEMPIMENTO DA PARTE DEL MANDATARIO DEL CREDITO RISULTANTE DAL RENDICONTO - POTERI DEL MANDANTE.*

Il principio che l'approvazione del rendiconto, che il mandatario è tenuto a rendere ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., pur senza ricorrere necessariamente alla procedura prevista dall'art. 267 cod. proc. civ., si riferisce a tutto l'operato dello stesso come previsto dal contratto non esclude che il regolamento che con il rendiconto si attua non acquisti valore ed effetto di esclusiva disciplina definitoria di tutti i rapporti derivanti dall'esecuzione del mandato qualora, nell'approvazione del rendiconto stesso da parte del mandante, sia stata formulata espressa riserva per quei diritti non attinenti alle partite contabili enucleate nel conto. Conseguentemente, qualora il mandatario richieda l'adempimento del credito risultante dal rendiconto con l'anzidetta riserva sussiste in capo al mandante il potere di paralizzare tale richiesta con l'eccezione di inadempimento, correlata ad ulteriori e diverse inadempienze del mandatario nella gestione ed esecuzione del mandato. (V 2505/76).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)