diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13504 del 03/12/1999 (Rv. 531814 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE | Cessazione dall'incarico - Obbligo di restituire al condominio i documenti della gestione - Sussistenza - Diritto di ritenzione finché non rimborsato delle somme anticipate per la gestione - Esclusione - Art. 1460 cod. civ. - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531814-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE

L'amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l'obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell' incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, né può trattenerli finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio, avvalendosi del principio inademplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)