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Sez. 6, Sentenza n. 37669 del 30/10/2006 Cc. (dep. 15/11/2006) Rv. 234928 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Normativa transitoria - Processi pendenti in cassazione - Prognosi di estinzione del reato per prescrizione in caso di annullamento con rinvio nella fase del primo grado per l'applicabilità della normativa più favorevole - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234928-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della prima parte dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 - in base alla quale la disciplina dei termini più brevi di prescrizione del reato è applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado - nel caso di processo pendente in cassazione in relazione al quale debba disporsi l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado e risulta evidente che, per effetto dell'applicazione della normativa più favorevole, tale giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il ricorso deve essere rigettato per ragioni di economia processuale qualora la sentenza di primo grado abbia, pur erroneamente, concluso per l'estinzione del reato per prescrizione, risultando inutile sia un rinvio al giudice di primo grado affinché lo stesso dichiari estinto il reato in conseguenza dell'applicazione della normativa più favorevole, sia l'annullamento senza rinvio, con reiterazione di una dichiarazione estintiva del reato da parte della stessa Corte di cassazione, la quale risulterebbe una mera riproduzione della decisione processuale ex art. 129 cod. proc. pen., assunta, sebbene impropriamente, con la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)