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Sez. 5, Sentenza n. 9571 del 20/12/2005 Ud. (dep. 20/03/2006) Rv. 234227 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Normativa transitoria - Processi già pendenti avanti la Corte di cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234227-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, comma primo, e 25, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dei più brevi termini di prescrizione, previsti dalla suddetta legge, ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto il principio di retroattività della legge penale più favorevole non ha rilievo costituzionale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore graduare nel tempo e differenziare, in rapporto ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti, l'applicazione di nuovi e più favorevoli termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare i canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 25 com. 2, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)