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Sez. 1, Ordinanza n. 534 del 21/04/1972 Cc. (dep. 11/10/1972) Rv. 122034 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - REVOCA DI UN MANDATO DI CATTURA DA PARTE DEL GI - RIFORMA DEL PROVVEDIMENTO IN APPELLO - EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA DA PARTE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*
Stato
decisa il 1972-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122034-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - REVOCA DI UN MANDATO DI CATTURA DA PARTE DEL GI - RIFORMA DEL PROVVEDIMENTO IN APPELLO - EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA DA PARTE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*

Nel vigente sistema processuale, al giudizio di appello non segue una fase per se stante del rapporto processuale, ai fini della sostituzione della decisione riformata con una nuova statuizione, in quanto il giudice di secondo grado e chiamato a decidere direttamente e pienamente ex novo. Pertanto, in materia di liberta personale, la Sezione istruttoria, investita della piena conoscenza del provvedimento impugnato, nel caso di riforma si puo sostituire interamente al giudice istruttore mediante una pronuncia che dispone la revoca del mandato di cattura, che sia stata negata in primo grado, o, nell'ipotesi opposta, il ripristino della carcerazione preventiva. E poiche, in quest'ultima ipotesi, la carcerazione puo essere ripristinata esclusivamente mediante l'emissione del mandato di cattura, la Sezione istruttoria deve provvedere direttamente al riguardo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)