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Sez. 1, Sentenza n. 16394 del 24/07/2007 (Rv. 600657 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Aree di parcheggio pertinenti ai fabbricati - Vincolo di destinazione ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Fabbricati costruiti anteriormente all'entrata in vigore di detta norma - Applicabilità - Esclusione - Incostituzionalità della norma - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600657-01

URBANISTICA - IN GENERE

L'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, laddove prescrive che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione, ha lo scopo di disciplinare l'attività edilizia futura e non può pertanto applicarsi ai manufatti che siano stati costruiti in precedenza. È manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 3, 41, comma 2 e 42 Cost., proposta sul rilievo che gli assegnatari e gli acquirenti di immobili acquistati prima della legge n. 765 del 1967 subirebbero un'ingiusta discriminazione rispetto a quelli di immobili acquistati successivamente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione del "dies a quo" dal quale far decorrere un vincolo urbanistico alla proprietà privata in vista della soddisfazione dell'interesse pubblico il quale, nel caso di specie, consisteva nel decongestionare il traffico urbanistico che, a partire dalla metà degli anni "60", si era venuto a determinare sul territorio nazionale in conseguenza della crescita esponenziale della motorizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)