diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7766 del 20/07/1999 (Rv. 528803 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Aree di parcheggio pertinenti ai fabbricati - Vincolo di destinazione ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Fabbricati costruiti anteriormente all'entrata in vigore di detta norma - Applicabilità - Esclusione - Atti e rapporti concernenti il fabbricato - Estensione all'area pertinenziale - Condizioni - Applicabilità della disciplina dell'art. 818 cod. civ..
Stato
decisa il 1999-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528803-01

URBANISTICA - IN GENERE

La norma dell'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (e poi oggetto di richiamo dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47), laddove prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di loro pertinenza debbono essere riservati appositi spazi di parcheggio, così ponendo un vincolo pubblicistico di destinazione ed un rapporto di pertinenza necessario, tra gli appartamenti dell'edificio e detti spazi al loro servizio, non scindibile da atti di autonomia privata, non trova applicazione agli edifici realizzati in epoca precedente alla sua entrata in vigore, non essendo detta norma retroattiva. Ne consegue che per tali edifici la persistenza del vincolo pertinenziale fra i due beni può essere concretamente negata dal giudice, se le parti abbiano diversamente disposto in sede di stipulazione concernente la cosa principale (ex art. 818, primo comma, ultimo inciso, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 bis CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)