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Sez. 5, Sentenza n. 12603 del 22/04/1977 Ud. (dep. 07/10/1977) Rv. 137039 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - OMESSA AUDIZIONE DEL PM E DEL DIFENSORE - NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137039-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - OMESSA AUDIZIONE DEL PM E DEL DIFENSORE - NULLITA RELATIVA.*

Ai sensi dell'art 498 cod proc pen il giudice ha l'Obbligo di sentire il pubblico ministero e il difensore e di verbalizzare le loro conclusioni prima di dichiarare la contumacia dell'imputato. Ma e viziata di nullita relativa e non assoluta l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la contumacia dell'imputato senza che siano stati sentiti il pubblico ministero e il difensore, regolarmente nominati prima della pronuncia dell'ordinanza e presenti nell'aula ove si celebra il dibattimento. La nullita e relativa e non assoluta in quanto l'omissione non attiene all'intervento del pubblico ministero e all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato ed e sanata se l'ordinanza non e stata impugnata ai sensi dell'art 200 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)